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FINALMENTE! Disposizioni a tutela degli animali
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8 luglio 2004 APPROVATA UNA LEGGE "DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI"
Da troppi anni abbiamo atteso l'approvazione di una legge che finalmente si occupasse di tutela degli animali e oggi dobbiamo esserne contenti anche se, come molti hanno affermato, vari sono ancora gli ambiti non affrontati. Il testo attuale considera in modo particolare i cani ed i gatti, prevede multe molto severe o l’arresto per chi li maltratta, reprime giustamente i combattimenti di animali e la vendita di pelli o pellicce di cane e gatto. Il testo però esclude ambiti quali caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici che sono regolamentati da leggi speciali. L’educazione al rispetto e all’amore per il mondo animale è proprio della stessa dignità umana, ed esula da influenze e pressioni di ogni tipo, ora abbiamo una legge sicuramente migliorata a tutela degli animali, ma quello che ancora non abbiamo è una forte volontà che crei unità nel settore ambientalistico ed animale, scevra da coloriture politiche o interessi particolaristici (spesso economici) dell’una o dell’altra corrente di pensiero.
ROMA, 8 LUGLIO 2004 - Giro di vite sull'abbandono degli animali domestici da parte di padroni insensibili.Con la legge approvata in via definitiva dal Senato, chiunque abbandonera' il proprio cane sul ciglio della strada prima di partire per le vacanze, rischiera' di finire in carcere. L'abbandono di animali diventa infatti un vero e proprio reato per il quale si prevede anche l'arresto. Ma la legge e' rivolta a reprimere qualsiasi abuso contro gli animali.(ANSA)
Ddl(AS 1930) DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
«TITOLO IX-BIS.
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette< |
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