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14- 15 gennaio 2003 Camera dei deputati Gli animali...possono unire!
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La proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati
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Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:
TITOLO XII-BIS - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI
Art. 623-ter.01. (Uccisione di animale) - Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 623-ter. - (Maltrattamento di animale) Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi.
Art. 623-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni,giochi o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
Art. 623-quinquies. - (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica o vi partecipa o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.
La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.
I proprietari,i possessori o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.
Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
Art. 623-quinquies.1. - (Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce) Chiunque importa, detiene o utilizza ai fini del commercio, polli o pellicce di cani o gatti è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 623-sexies. - (Circostanze aggravanti)
In caso di flagranza dei delitti previsti agli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, è sempre disposto il sequestro degli animali che servono o sono destinati a commettere i reati.
Nei casi previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quatere 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quatere 623-quinquies, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.
Art. 623-septies. - (Pene accessorie) In caso di condanna per i delitti previst |
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La relazione dell'On.Italico Perlini
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni delle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ITALICO PERLINI - Relatore Signor Presidente, il provvedimento in esame è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro svoltosi in Commissione, il cui punto di partenza sono stati alcuni progetti di legge diretti, per lo più, all'introduzione del delitto di combattimento tra animali e che si è concluso con l'approvazione di un testo volto a rafforzare in generale la tutela penale degli animali.
Tali progetti sono serviti da spunto di riflessione sull'opportunità di pervenire all'elaborazione di una normativa di carattere generale che consideri gli animali come oggetto di una precisa tutela penale. Senza prendere posizione sulla ben più problematica questione della soggettività giuridica dell'animale, si è ritenuto necessario rafforzare il principio secondo cui gli animali sono titolari di un valore in sé che l'ordinamento deve proteggere in quanto tale, per ciò che tale valore esprime e non in considerazione del sentimento di pietà che l'uomo prova quando l'animale è vittima di ingiustificate violenze.
Anche per dare un segnale forte, dal quale si possa trarre con certezza che la volontà del legislatore è quella di garantire agli animali una tutela penale piena, si è proceduto a modificare il codice penale inserendo le disposizioni a tutela dell'animale in un apposito titolo del codice. Vale la pena ricordare che il vertice di Amsterdam del giugno 1997 per la riforma dei trattati dell'Unione europea ha trasformato la dichiarazione sulla protezione degli animali, già approvata a Maastricht nel 1991, in un protocollo sul benessere degli animali - si tratta del protocollo n. 10 -, in cui questi sono riconosciuti come esseri senzienti.
Tale riconoscimento è considerato - e non solamente dai cosiddetti animalisti, ma anche da numerosi giuristi - come la pietra miliare di un cammino che potrà portare al riconoscimento agli animali di taluni diritti, primo tra tutti quello alla vita ed alla migliore qualità della stessa, e quindi al riconoscimento della loro soggettività giuridica.
In Commissione, pertanto, si è ritenuto irrinunciabile, ai fini di una piena tutela di quei diritti, un ammodernamento del nostro codice penale che individui compiutamente i comportamenti lesivi e ne sancisca le pene in maniera più proporzionata alla gravità dei fatti specifici. Il lavoro della Commissione, in sostanza, si è ispirato al principio in base al quale la tutela degli animali deve essere riconosciuta considerando gli stessi come autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità. Ciò significa che non può più trovare accoglimento, nel nostro ordinamento, alcuna norma che ponga come oggetto della tutela penale non tanto l'animale in sé, quanto il senso di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali, che viene offeso quando un animale subisce crudeltà ingiustificate.
Già con la modifica dell'articolo 727 del codice penale intervenuta nel 1993, che a sua volta si è ispirata ad alcuni orientamenti della giurisprudenza più avanzata, si è cercato di superare la concezione secondo cui l'animale non è tutelato in sé, e l'oggetto del reato non è costituito dalla sua salute e dalla sua integrità fisica. Secondo tale concezione l'animale, nella struttura del reato, rappresenta soltanto l'oggetto materiale su cui ricade la condotta del reo, per cui, da un lato, non sono punite la cattiveria o l'inclinazione alla viol |
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La proposta di legge C.432 presentata dalla Commissione
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Questa è la prima stesura di proposta n.432 che poi è stata unificata in testo unico con altre (n. 432- 1222-2467-2610)
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 432
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Divieto di impiego di animali in combattimenti o
competizioni non autorizzate)
1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. La pena è aumentata fino alla metà se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.
2. Chiunque alleva, addestra o utilizza animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.
3. Chiunque effettua scommesse sull'attività di cui al comma 1, anche se non presente sul luogo ove il reato è commesso, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla medesima pena sono assoggettati i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.
4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
(Divieto di videoriproduzioni e di diffusione di altro
materiale pubblicitario)
1. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi genere contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.
(Confisca e pene accessorie)
1. Sono disposti il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1, sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità, il quale potrà rivalersi sul proprietario o sul detentore degli animali, alle aziende sanitarie locali, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti morali, individuati con decreto del Ministero della sanità, da adottare di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione da tre mesi a tre anni della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali |
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Associazione Tecnici per la gestione della Fauna Urbana
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