


















 
Notizie dagli Allevamenti

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| 1930-cod.pen.art.659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
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1930 - cod. pen. art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".
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