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1930 - cod. pen. art. 727 - Maltrattamento di animali -

"Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con ammenda da lire ventimila a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

L'articolo è stato modificato dalla L. 22/11/1993 n° 473. Nella sua nuova formulazione la norma è più ampia e articolata, prevedendo ammende più severe e pene accessorie dotate di forte potere deterrente per coloro che operino nel settore del trasporto, commercio e mattazione degli animali e, infine, si occupa del gravissimo problema dell'abbandono di cani e gatti. Si fa notare che il reato di maltrattamento oltre che con un'azione può configurarsi anche per mezzo di un'omissione.

Cosa può fare il cittadino che sia a conoscenza di episodi riconducibili al reato di cui all'art. 727? Sicuramente sporgere denuncia presso qualsiasi organo di polizia giudiziaria (soprattutto nei casi più urgenti, nei quali sia auspicabile un intervento immediato), oppure presentare denuncia presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica del luogo in cui il reato si è consumato, esponendo i fatti e indicando le proprie generalità e tutti quegli elementi che conducano all'individuazione dei colpevoli, qualora essi non fossero già noti.

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