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Notizie dagli Allevamenti



Animali e condominio


Vita con Fido in condominio

Quello della convivenza uomo-animali domestici in città è senza dubbio un problema con il quale confrontarsi quotidianamente, ma c’è un aspetto di essa che più degli altri sembra far perdere il sonno a chi intende acquistare un cane o, possedendone già uno, si appresti a cambiare casa ed è l’annosa questione della presenza di Fido in condominio.

Come regolarsi? Cosa occorre sapere per non andare incontro a brutte sorprese? Intanto è bene ricordare che i diritti del proprietario dell’immobile, oltre ad essere riconosciuti e tutelati a livello costituzionale (art. 42), sono precisati dall’art. 832 del cod. civ. ai sensi del quale egli "ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Nessun problema, si dirà, la casa è mia e posso farci quello che voglio. In realtà le cose non stanno proprio così, infatti, se abbiamo deciso di regalarci un cane, sarà meglio rivolgere la nostra attenzione alle clausole contenute nell’eventuale regolamento condominiale, obbligatorio ex art. 1138, 1° comma del cod. civ., quando il numero dei condomini è superiore a dieci.Il regolamento in questione, a volte predisposto dal costruttore dell’edificio ed accettato da tutti gli acquirenti al momento di perfezionare l’atto di acquisto dell’appartamento, ma spesso realizzato su iniziativa dei singoli proprietari, è da ritenersi vincolante per tutti i condomini.

Cosa prevede il regolamento condominiale

Qualora esso contenga clausole che vietino la detenzione di animali converrà fare marcia indietro. Attenzione però, è fondamentale che il divieto sia espresso in termini espliciti. Ecco quello che un Pretore ha stabilito in una recente sentenza: “ Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dai condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene” (Pretura civ. Campobasso, 12 maggio 1990).

Questo è quanto prevede la legge, nella prassi, tuttavia, il contenzioso sorge più frequentemente in assenza di esplicite previsioni (quando cioè il regolamento non si esprima in proposito o, quando nei piccoli edifici non esista un regolamento). In queste eventualità, al peggio, potremmo imbatterci in una delibera assembleare volta ad impedirci di tenere con noi il nostro amico. In un caso del genere non ci sarà da preoccuparsi, una delibera di questo tipo, infatti, pur adottata nel rispetto della maggioranza richiesta, non potrà comprimere il diritto dei singoli sulle parti comuni dello stabile. Al contrario, il regolamento condominiale, avendo natura contrattuale, impone l’osservanza delle sue previsioni.Ora che Fido è a casa, però, facciamo in modo che non arrechi disturbo ai vicini con le sue intemperanze vocali.

Evitare che Fido disturbi la quiete pubblica

Qui il mezzo di tutela apprestato dall’ordinamento è l’art. 659 del cod. pen., il quale prevede un’ammenda (o l’arresto) per chi disturbi le occupazioni o il riposo delle persone “..suscitando o non impedendo strepiti di animali..” . Attenzione, dunque, poiché siamo di fronte ad una norma immediatamente utilizzabile dai vicini, i quali, senza grandi difficoltà, troverebbero persone disposte a testimoniare sulla circostanza, risultando vittoriosi in giudizio.Altro strumento posto a tutela della quiete dei cittadini è l’art. 844 cod. civ., relativo alle cosiddette immissioni, secondo il quale, “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,...derivanti dal fondo del vicino, se non superano la

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